Tributi - Tasse - Criteri di imposizione - Necessità di salvaguardare i principi di necessità e di capacità contributiva, anche in caso di imposizione temporanea - Doveroso bilanciamento tra esigenze collettive e tutela del contribuente, che non può mai tradursi in una imposizione manifestamente irragionevole - Irrilevanza del nomen iuris per l'individuazione di un tributo solidaristico (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche, che usa come criteri di calcolo del tributo il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, anziché escludere le accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive). (Classif. 255042).
Affinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell’imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice. (Precedente: S. 10/2015 - mass. 38224).
La temporaneità dell’imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un’imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali. (Precedente: O. 165/2021 - mass. 44119).
Il necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente non può sistematicamente risolversi a favore delle prime, perché anche nella materia tributaria e persino quando, in momenti particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettività, occorre comunque ad assicurare, nella valutazione del bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidarietà, risolvendosi invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale. (Precedente: S. 73/1996 - mass. 22218).
Per individuare la natura di un contributo solidaristico straordinario è irrilevante il nomen iuris usato dal legislatore, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo. (Precedenti: S. 149/2021 - mass. 44031; S. 58/2015 - mass. 38314; S. 141/2009 - mass. 33391).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. e dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA,», anziché «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,». La disposizione censurata dalla CGT di Milano, sez. 12, nell’istituire un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i windfall profits, assume, quale base imponibile, una grandezza contabile marginale, data dall’incremento registrato nel periodo di riferimento, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, del saldo IVA tra il valore complessivo delle operazioni attive e passive dichiarate con le LIPE. Tale meccanismo non garantisce il risultato di intercettare la maggiore ricchezza: l’incremento del volume di affari, infatti, potrebbe derivare da un mero aumento delle quantità vendute, senza costituire un dato significativo in ordine all’avere beneficiato del vantaggio economico derivante dall’aumento dei prezzi del settore, compromettendo radicalmente la ragionevolezza della disposizione censurata. Infatti, i soggetti che acquistano prodotti energetici per i quali non sono ancora state assolte le accise, perché soggette a una circolazione in regime di sospensione, e che poi procedono alla immissione in consumo, normalmente si rivalgono nei confronti dei successivi acquirenti comprendendo nel prezzo di vendita indicato in fattura anche l’importo delle accise da essi versate allo Stato. Per essi, tuttavia, le accise incidono sulla determinazione della base imponibile del contributo straordinario, ancorché non risultino in quelle passive di acquisto. In tal modo, le accise che questi soggetti hanno versato allo Stato, vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza).