Imposte e tasse - Aumenti, rispetto al 2015, di tributi e addizionali ad opera di leggi regionali e delibere degli enti locali - Sospensione della loro efficacia per l'anno 2016 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e delle attribuzioni delle Regioni, anche mediante lesione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della PA e del diritto alla salute - Difetto dei necessari requisiti di chiarezza e di completezza del ricorso - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per difetto dei necessari requisiti di chiarezza e di completezza del ricorso - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., in quanto sospende per l'anno 2016 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Correlando il "blocco" degli aumenti tributari ad altre disposizioni della stessa legge di stabilità 2016 (incremento dei LEA, riduzioni del finanziamento statale al SSN e delle basi imponibili di tributi regionali, previsione di sanzioni per il mancato raggiungimento del pareggio contabile di bilancio), la ricorrente ne trae la conseguenza della non sostenibilità, nel 2016, del costo delle prestazioni relative (soprattutto) al settore sanitario senza gli incrementi tributari vietati, ma tale conseguenza è prospettata in termini assertivi e di pura enunciazione di principio, senza un raffronto tra la situazione tributaria regionale e l'asserito pregiudizio ad essa provocato, tale da spiegare in che modo la norma censurata - e non le misure che le fanno da "cornice" - lederebbe direttamente l'autonomia finanziaria e le attribuzioni regionali o recherebbe un vulnus (ridondante su esse) ai parametri non competenziali evocati, risultando perciò carente il piano allegatorio, prima ancora che la dovuta dimostrazione della lesione delle attribuzioni regionali. Tale carenza di motivazione è accentuata dal mancato riferimento, sia alle "deroghe" al blocco, disposte dal comma censurato, sia alla previsione (idonea ad attenuare la dedotta incidenza pregiudizievole) del comma 723 [lett. c] della stessa legge n. 208.
Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorrente in via principale non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi (soprattutto se diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, e rispetto ai quali alleghi una ridondante lesione sulle competenze regionali), dovendo, quindi, evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus e non limitarsi a tesi meramente assertive in ordine al pregiudizio che la norma impugnata arrecherebbe alle attribuzioni regionali e, specificamente, alla autonomia finanziaria. (Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2016, n. 249 del 2015 e n. 142 del 2015; n. 259 del 2014, n. 88 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 11 del 2014; n. 141 del 2016; n. 38 del 2016 e n. 8 del 2014; n. 153 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015).Le lacune in punto di doverosa motivazione del ricorso in via principale non sono superabili (né risultano, nel caso di specie, superate) dalle allegazioni, comunque tardive, contenute nella memoria per l'udienza.