Ordinanza 136/2017 (ECLI:IT:COST:2017:136)
Massima numero 39948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  08/03/2017;  Decisione del  08/03/2017
Deposito del 12/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  39947


Titolo
Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari personali - Presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso - Possibilità per il giudice di applicare misure "minori" che, sulla base di elementi specifici, risultino idonee a soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto - Omessa previsione - Denunciato assoggettamento al medesimo regime cautelare delle diverse condotte dei partecipi e dei "vertici" dell'organizzazione mafiosa - Conseguente asserita violazione dei principi di uguaglianza, di inviolabilità della libertà personale e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., censurato dalla Corte d'appello di Torino - in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, nell'imporre l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso), fa salva solo l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, e non anche quella in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La disposizione censurata non comporta un ingiustificato assoggettamento di condotte diverse alla medesima regola cautelare, in quanto la diversa graduazione di gravità e di pericolosità tra le condotte dei singoli appartenenti all'associazione rileva ai fini della determinazione della pena da irrogare in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari. In ordine a queste, anche la semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso è idonea a giustificare la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, posta a base del regime speciale di cui al citato art. 275, comma 3, poiché l'unico dato rilevante - ugualmente riferibile al partecipe e agli associati con ruoli apicali - è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto associativo, il quale, per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari "minori" insufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. Le ragioni giustificatrici di tale regola cautelare rendono evidente anche l'infondatezza delle censure svolte in riferimento agli artt. 13 e 27 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 265 del 2010).

L'elemento in grado di legittimare costituzionalmente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per gli indiziati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è la ragionevole convinzione, basata su una congrua "base statistica", che l'appartenenza a un'associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un'esigenza cautelare che può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità. (Precedenti citati: sentenza n. 265 del 2010; sentenze n. 48 del 2015, n. 57 del 2013 e n. 231 del 2011, che hanno tenuto ferma la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria per il delitto ex art. 416-bis cod. pen., trasformandola in relativa per fattispecie criminose contigue, ma non caratterizzate da un'uguale esigenza cautelare, ossia il concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, i delitti aggravati dall'uso del metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione mafiosa, il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte