Ordinanza 138/2017 (ECLI:IT:COST:2017:138)
Massima numero 40134
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
24/05/2017; Decisione del
24/05/2017
Deposito del 12/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Non sovrapponibilità del relativo petitum alla domanda proposta nel giudizio a quo - Pregiudizialità logico-giuridica della pronuncia richiesta alla Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Non sovrapponibilità del relativo petitum alla domanda proposta nel giudizio a quo - Pregiudizialità logico-giuridica della pronuncia richiesta alla Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di incidentalità delle questioni - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014). Contrariamente a quanto eccepito, il petitum proposto alla Corte costituzionale non assorbe quello rivolto al rimettente, in quanto l'eventuale caducazione delle norme censurate costituisce solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento della duplice domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio principale, volta all'annullamento dei provvedimenti impugnati ed all'accertamento del conseguente loro diritto alla corresponsione degli incentivi al fotovoltaico nella misura indicata nelle convenzioni stipulate con il GSE. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di incidentalità delle questioni - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014). Contrariamente a quanto eccepito, il petitum proposto alla Corte costituzionale non assorbe quello rivolto al rimettente, in quanto l'eventuale caducazione delle norme censurate costituisce solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento della duplice domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio principale, volta all'annullamento dei provvedimenti impugnati ed all'accertamento del conseguente loro diritto alla corresponsione degli incentivi al fotovoltaico nella misura indicata nelle convenzioni stipulate con il GSE. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 91
art. 26
co. 2
decreto-legge
24/06/2014
n. 91
art. 26
co. 3
legge
11/08/2014
n. 116
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte