Ordinanza 138/2017 (ECLI:IT:COST:2017:138)
Massima numero 40135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  24/05/2017;  Decisione del  24/05/2017
Deposito del 12/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  40134  40136  40137  40138  40139


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Denuncia di legge modificativa in peius di rapporti in corso - Carattere demolitorio e non additivo dell'intervento richiesto - Competenza della Corte costituzionale ad adottarlo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per richiesta di intervento additivo, non costituzionalmente obbligato - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014). Il rimettente auspica non già un intervento "additivo", che affermi il diritto dei titolari degli impianti fotovoltaici alla conservazione degli incentivi rimodulati in peius dalla normativa censurata, bensì un intervento "demolitorio" di tale normativa, ossia un provvedimento che proprio (e solo) alla Corte costituzionale compete di adottare.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 2

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 3

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte