Ordinanza 138/2017 (ECLI:IT:COST:2017:138)
Massima numero 40136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
24/05/2017; Decisione del
24/05/2017
Deposito del 12/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Poteri delle parti costituite - Richiesta alla Corte di riformulare la questione aggiungendo ulteriori parametri (asseritamente) interposti a quelli evocati dal rimettente - Rigetto.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Poteri delle parti costituite - Richiesta alla Corte di riformulare la questione aggiungendo ulteriori parametri (asseritamente) interposti a quelli evocati dal rimettente - Rigetto.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014) non è accolta la richiesta, avanzata da una delle parti costituite, di "riformulazione della questione" sollevata dal giudice a quo, nel senso di estendere la censura di violazione degli artt. 11 e 117 Cost. al parametro (asseritamente) interposto costituito dagli Accordi bilaterali di protezione degli investimenti stipulati tra lo Stato Italiano con Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014) non è accolta la richiesta, avanzata da una delle parti costituite, di "riformulazione della questione" sollevata dal giudice a quo, nel senso di estendere la censura di violazione degli artt. 11 e 117 Cost. al parametro (asseritamente) interposto costituito dagli Accordi bilaterali di protezione degli investimenti stipulati tra lo Stato Italiano con Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese.
Per costante giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità dedotte dalle parti, sia che vengano eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che vengano dirette ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenza n. 327 del 2010 e ordinanza n. 469 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 91
art. 26
co. 2
decreto-legge
24/06/2014
n. 91
art. 26
co. 3
legge
11/08/2014
n. 116
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte