Ordinanza 138/2017 (ECLI:IT:COST:2017:138)
Massima numero 40137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  24/05/2017;  Decisione del  24/05/2017
Deposito del 12/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  40134  40135  40136  40138  40139


Titolo
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti concordate con il gestore dei servizi elettrici spa (GSE) dai titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw - Rimodulazione in senso riduttivo e introduzione di una nuova modalità di pagamento dal secondo semestre 2014 - Denunciata carenza dei presupposti per l'uso della decretazione d'urgenza, sottrazione di crediti ai privati in assenza di un interesse generale, irragionevole incidenza su rapporti in corso, violazione del principio del legittimo affidamento, contrasto con la "protezione della proprietà" garantita dal Protocollo addizionale alla CEDU e dal Trattato sull'Unione europea - Censure identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 3 e 2, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014), censurati dal TAR Lazio - in riferimento agli 3, 41 e 77 Cost., nonché (limitatamente al comma 3) agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e all'art. 6, par. 3, del Trattato sull'Unione europea - in quanto l'uno rimodula in senso (asseritamente) riduttivo gli incentivi concordati con il Gestore dei servizi elettrici spa (GSE) dai titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kw e l'altro introduce nuove modalità di corresponsione delle tariffe incentivanti. Questioni del tutto identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 16 del 2017, né è proposto alcun argomento nuovo che possa condurre a una diversa soluzione. (Precedente specifico: sentenza n. 16 del 2017).

L'assoluta (anche testuale) identità di contenuto rispetto a questioni già dichiarate non fondate, senza alcun argomento nuovo che possa condurre ad una diversa soluzione, comporta la manifesta infondatezza della questione incidentale di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: ordinanze n. 72 del 2016, n. 275 del 2015 e n. 67 del 2004).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 2

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 3

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1  

trattato unione europea    n.   art. 6  par. 3