Ordinanza 138/2017 (ECLI:IT:COST:2017:138)
Massima numero 40138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  24/05/2017;  Decisione del  24/05/2017
Deposito del 12/06/2017; Pubblicazione in G. U. 14/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  40134  40135  40136  40137  40139


Titolo
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Tariffe incentivanti concordate con il gestore dei servizi elettrici spa (GSE) dai titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw - Rimodulazione in senso riduttivo - Denunciata violazione del principio di irretroattività della pena - Censura basata su erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 116 del 2014), censurato dal TAR Lazio - in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - in quanto rimodula in senso (asseritamente) riduttivo gli incentivi concordati con il Gestore dei servizi elettrici spa (GSE) dai titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kw. È evidentemente erroneo il presupposto interpretativo del rimettente, basato sull'asserita natura sanzionatoria della rimodulazione censurata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 91  art. 26  co. 3

legge  11/08/2014  n. 116  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte