Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità, per il rimettente, di confrontarsi con l'evoluzione normativa - Possibilità che il petitum non sia esplicito, se comunque ricavabile dal tenore complessivo della motivazione (nel caso di specie: inammissibilità, per omessa ricostruzione del quadro normativo, delle questioni solevate dalla CGT di Roma aventi ad oggetto l'istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche). (Classif. 112003).
L’ordinanza di rimessione deve confrontarsi con l’evoluzione della normativa statale, sicché il mancato confronto con la stessa comporta un’insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità della questione sollevata. (Precedenti: S. 256/2022 - mass. 45199; S. 225/2022 - mass. 45092; S. 36/2022 - mass. 44654).
L’ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (Precedente: S. 136/2022 - mass. 44792).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 27, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117, secondo comma, lett. e, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. Le cinque ordinanze di rimessione della CGT di Roma non hanno dato alcun conto delle significative modifiche apportate al censurato art. 37 dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, entrata in vigore in data antecedente rispetto a quella di emissione delle ordinanze di rimessione. Pertanto, con esse i rimettenti avrebbero dovuto confrontarsi al fine di valutare se e in che misura avessero inciso sulla motivazione dei diversi profili di censura prospettati; motivazione che rimane invece incentrata, smarrendo così il suo pieno significato, su una ricostruzione solo parziale della normativa indubbiata).