Sentenza 139/2017 (ECLI:IT:COST:2017:139)
Massima numero 39321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  39322  39323  39324  39325  39326  39327  39328


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disciplina impugnata - Avvenuta applicazione di essa medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
La sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate - disposta, con effetto dall'8 dicembre 2016, dagli artt. 1 e 2 della legge reg. Liguria n. 31 del 2016 - non determina cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 88 e 89, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2015. Le disposizioni abrogate hanno trovato applicazione medio tempore, l'una avendo determinato il periodo consentito per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre 2016, l'altra avendo consentito a partire dalla terza domenica di ottobre 2016, di usufruire di giornate di caccia in forma diversa da quella per cui si è optato. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  30/12/2015  n. 29  art. 88  co. 

legge della Regione Liguria  01/07/1994  n. 29  art. 16  co. 8

legge della Regione Liguria  30/12/2015  n. 29  art. 89  co. 1

legge della Regione Liguria  01/07/1994  n. 29  art. 19  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte