Sentenza 139/2017 (ECLI:IT:COST:2017:139)
Massima numero 39321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disciplina impugnata - Avvenuta applicazione di essa medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disciplina impugnata - Avvenuta applicazione di essa medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
Testo
La sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate - disposta, con effetto dall'8 dicembre 2016, dagli artt. 1 e 2 della legge reg. Liguria n. 31 del 2016 - non determina cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 88 e 89, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2015. Le disposizioni abrogate hanno trovato applicazione medio tempore, l'una avendo determinato il periodo consentito per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre 2016, l'altra avendo consentito a partire dalla terza domenica di ottobre 2016, di usufruire di giornate di caccia in forma diversa da quella per cui si è optato. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016).
La sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate - disposta, con effetto dall'8 dicembre 2016, dagli artt. 1 e 2 della legge reg. Liguria n. 31 del 2016 - non determina cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 88 e 89, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2015. Le disposizioni abrogate hanno trovato applicazione medio tempore, l'una avendo determinato il periodo consentito per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre 2016, l'altra avendo consentito a partire dalla terza domenica di ottobre 2016, di usufruire di giornate di caccia in forma diversa da quella per cui si è optato. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
30/12/2015
n. 29
art. 88
co.
legge della Regione Liguria
01/07/1994
n. 29
art. 16
co. 8
legge della Regione Liguria
30/12/2015
n. 29
art. 89
co. 1
legge della Regione Liguria
01/07/1994
n. 29
art. 19
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte