Sentenza 139/2017 (ECLI:IT:COST:2017:139)
Massima numero 39322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Addestramento e allenamento dei cani da caccia - Determinazione con legge-provvedimento del periodo in cui sono permessi - Contrasto con la normativa statale di riferimento (che riserva tale determinazione al piano faunistico-venatorio) - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Liguria - Addestramento e allenamento dei cani da caccia - Determinazione con legge-provvedimento del periodo in cui sono permessi - Contrasto con la normativa statale di riferimento (che riserva tale determinazione al piano faunistico-venatorio) - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 88 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 16 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La norma impugnata dal Governo - nel determinare direttamente l'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia - si pone in contrasto con gli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, i quali prevedono che detto arco temporale debba essere stabilito nel piano faunistico-venatorio, con conseguente divieto di ricorrere a una legge-provvedimento. Tale prescrizione assicura garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici, ed esprime perciò una inderogabile regola di tutela ambientale alla quale la norma regionale illegittimamente si è sottratta. (Precedente citato: sentenza n. 193 del 2013).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 88 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, che ha aggiunto il comma 8-bis all'art. 16 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La norma impugnata dal Governo - nel determinare direttamente l'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia - si pone in contrasto con gli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992, i quali prevedono che detto arco temporale debba essere stabilito nel piano faunistico-venatorio, con conseguente divieto di ricorrere a una legge-provvedimento. Tale prescrizione assicura garanzie procedimentali per un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione di pareri tecnici, ed esprime perciò una inderogabile regola di tutela ambientale alla quale la norma regionale illegittimamente si è sottratta. (Precedente citato: sentenza n. 193 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
30/12/2015
n. 29
art. 88
co.
legge della Regione Liguria
01/07/1994
n. 29
art. 16
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 01/02/1992
n. 157
art. 10
legge 01/02/1992
n. 157
art. 18