Sentenza 139/2017 (ECLI:IT:COST:2017:139)
Massima numero 39323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale con riguardo ad uno dei profili di censura - Assorbimento di profilo ulteriore.
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale con riguardo ad uno dei profili di censura - Assorbimento di profilo ulteriore.
Testo
Accolta la questione di costituzionalità dell'art. 88 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, per violazione della regola inderogabile di tutela ambientale che riserva al piano faunistico-venatorio la determinazione dell'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, resta assorbito l'ulteriore profilo relativo alla previsione, nella stessa norma impugnata, di un termine per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ricadente in un periodo durante il quale l'attività venatoria è vietata.
Accolta la questione di costituzionalità dell'art. 88 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, per violazione della regola inderogabile di tutela ambientale che riserva al piano faunistico-venatorio la determinazione dell'arco temporale durante il quale sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, resta assorbito l'ulteriore profilo relativo alla previsione, nella stessa norma impugnata, di un termine per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ricadente in un periodo durante il quale l'attività venatoria è vietata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
30/12/2015
n. 29
art. 88
co.
legge della Regione Liguria
01/07/1994
n. 29
art. 16
co. 8
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte