Caccia - Norme della Regione Liguria - Possibilità, sia pur limitata, di esercitare la caccia in altra forma rispetto a quella per la quale si è optato - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 89, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 18 della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La norma impugnata dal Governo - nel permettere, sia pur con condizioni e limiti, che la caccia sia esercitata in altra forma rispetto a quella per la quale si è optato - si pone in contrasto con l'art. 12 della legge n. 157 del 1992, che obbliga a praticare la caccia "in via esclusiva" in una delle tre forme ivi elencate. Tale prescrizione, in quanto volta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, può essere oggetto di integrazione da parte della legge regionale esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela, ciò che non avviene nella specie in esame. (Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2012 e n. 278 del 2012).