Sentenza 139/2017 (ECLI:IT:COST:2017:139)
Massima numero 39326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Possibilità di recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Liguria - Possibilità di recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 92 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 35, comma 9, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio. La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con l'inderogabile regola - desumibile dagli artt. 12, commi 2 e 3, e 21, comma 1, lett. g), della legge n. 157 del 1992, e ricadente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - che vieta, quando l'esercizio venatorio è precluso, l'introduzione di armi in forme potenzialmente idonee all'uso. (Precedente citato: sentenza n. 2 del 2015).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 92 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 35, comma 9, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio. La norma impugnata dal Governo si pone in contrasto con l'inderogabile regola - desumibile dagli artt. 12, commi 2 e 3, e 21, comma 1, lett. g), della legge n. 157 del 1992, e ricadente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - che vieta, quando l'esercizio venatorio è precluso, l'introduzione di armi in forme potenzialmente idonee all'uso. (Precedente citato: sentenza n. 2 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
30/12/2015
n. 29
art. 92
co.
legge della Regione Liguria
01/07/1994
n. 29
art. 35
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 01/02/1992
n. 157
art. 12
co. 2
legge 01/02/1992
n. 157
art. 12
co. 3
legge 01/02/1992
n. 157
art. 21
co. 1 lett. g)