Sentenza 139/2017 (ECLI:IT:COST:2017:139)
Massima numero 39327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Piani di abbattimento della fauna selvatica - Possibilità di ricorrervi senza previa verifica da parte dell'ISPRA dell'inefficacia dei metodi ecologici - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Liguria - Piani di abbattimento della fauna selvatica - Possibilità di ricorrervi senza previa verifica da parte dell'ISPRA dell'inefficacia dei metodi ecologici - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA [Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale] non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici. La norma impugnata dal Governo - omettendo di fare riferimento alle verifiche demandate all'ISPRA, il cui intervento ha particolare valore per garantire l'osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale - non assicura la priorità del metodo ecologico rispetto al piano di abbattimento, bensì parifica i due strumenti, in contrasto con la normativa statale (art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992) che, in quanto preordinata alla preservazione della fauna, risulta inderogabile da parte della legislazione regionale. Né vale in contrario la previsione che il piano di abbattimento non subordinato all'accertamento dell'inefficacia del metodo ecologico, debba tenere conto delle modalità di abbattimento - neppure vincolanti - indicate dall'ISPRA. (Precedenti citati: sentenza n. 278 del 2012, sulla inderogabilità dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992; sentenza n. 107 del 2014, sul valore dell'intervento dell'ISPRA).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 93 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA [Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale] non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici. La norma impugnata dal Governo - omettendo di fare riferimento alle verifiche demandate all'ISPRA, il cui intervento ha particolare valore per garantire l'osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale - non assicura la priorità del metodo ecologico rispetto al piano di abbattimento, bensì parifica i due strumenti, in contrasto con la normativa statale (art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992) che, in quanto preordinata alla preservazione della fauna, risulta inderogabile da parte della legislazione regionale. Né vale in contrario la previsione che il piano di abbattimento non subordinato all'accertamento dell'inefficacia del metodo ecologico, debba tenere conto delle modalità di abbattimento - neppure vincolanti - indicate dall'ISPRA. (Precedenti citati: sentenza n. 278 del 2012, sulla inderogabilità dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992; sentenza n. 107 del 2014, sul valore dell'intervento dell'ISPRA).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
30/12/2015
n. 29
art. 93
co.
legge della Regione Liguria
01/07/1994
n. 29
art. 36
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 01/02/1992
n. 157
art. 19
co. 2