Sentenza 139/2017 (ECLI:IT:COST:2017:139)
Massima numero 39328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Piani di abbattimento della fauna selvatica - Possibilità di attuazione da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché di cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Liguria - Piani di abbattimento della fauna selvatica - Possibilità di attuazione da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché di cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 93 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di "cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore". La norma impugnata dal Governo contrasta con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano. L'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 93 della legge reg. Liguria n. 29 del 2015, nella parte in cui, sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di "cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore". La norma impugnata dal Governo contrasta con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che non permette ai cacciatori di prendere parte all'abbattimento, a meno che non siano proprietari o conduttori del fondo sul quale si attua il piano. L'elenco contenuto nella norma statale, con riguardo alle persone abilitate all'attività in questione, è tassativo, e una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2014 e n. 392 del 2005; ordinanza n. 44 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
30/12/2015
n. 29
art. 93
co.
legge della Regione Liguria
01/07/1994
n. 29
art. 36
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 01/02/1992
n. 157
art. 19
co. 2