Sentenza 140/2017 (ECLI:IT:COST:2017:140)
Massima numero 40732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
10/05/2017; Decisione del
10/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Titolo
Oggetto del giudizio - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale - Possibilità in presenza di ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Condizioni - Modifiche marginali, non incidenti sul portato precettivo rilevante ai fini del decidere e non satisfattive delle richieste della ricorrente.
Oggetto del giudizio - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale - Possibilità in presenza di ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Condizioni - Modifiche marginali, non incidenti sul portato precettivo rilevante ai fini del decidere e non satisfattive delle richieste della ricorrente.
Testo
In presenza di ius superveniens modificativo della legge impugnata in via principale, il trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sul nuovo testo delle disposizioni censurate è consentito se le modifiche hanno contenuto marginale, non alterano il portato precettivo rilevante ai fini del decidere e ne lasciano immutato il verso non satisfattivo delle richieste del ricorrente. (Nella specie, le questioni proposte dalla Regione Siciliana avverso l'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 208 del 2015 sono trasferite sul testo di esse modificato dall'art. 1, comma 49, lett. a e b, della legge n. 232 del 2016, avendo quest'ultima provveduto unicamente a variare la platea dei destinatari delle misure fiscali contestate dalla ricorrente).
In presenza di ius superveniens modificativo della legge impugnata in via principale, il trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sul nuovo testo delle disposizioni censurate è consentito se le modifiche hanno contenuto marginale, non alterano il portato precettivo rilevante ai fini del decidere e ne lasciano immutato il verso non satisfattivo delle richieste del ricorrente. (Nella specie, le questioni proposte dalla Regione Siciliana avverso l'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 208 del 2015 sono trasferite sul testo di esse modificato dall'art. 1, comma 49, lett. a e b, della legge n. 232 del 2016, avendo quest'ultima provveduto unicamente a variare la platea dei destinatari delle misure fiscali contestate dalla ricorrente).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 65
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 67
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte