Sentenza 140/2017 (ECLI:IT:COST:2017:140)
Massima numero 40733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
10/05/2017; Decisione del
10/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma comportante minori entrate per la Regione ricorrente - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma comportante minori entrate per la Regione ricorrente - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita carenza di interesse della ricorrente Regione Siciliana alla caducazione dell'art. 1, commi 61 e 67, della legge n. 208 del 2015, poiché non v'è dubbio che le disposizioni impugnate - disponendo una riduzione dell'aliquota dell'IRES e consentendo di dedurre da essa gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società copogruppo di gruppi assicurativi - possano produrre, seppur con decorrenza dal 2017, una complessiva riduzione del gettito di determinati tributi erariali, e ciò è sufficiente per riconoscere a dette previsioni un effetto potenzialmente lesivo sul bilancio della ricorrente, in ragione della sua compartecipazione al gettito di tali tributi contemplata dallo statuto speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2013 e n. 241 del 2012).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita carenza di interesse della ricorrente Regione Siciliana alla caducazione dell'art. 1, commi 61 e 67, della legge n. 208 del 2015, poiché non v'è dubbio che le disposizioni impugnate - disponendo una riduzione dell'aliquota dell'IRES e consentendo di dedurre da essa gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società copogruppo di gruppi assicurativi - possano produrre, seppur con decorrenza dal 2017, una complessiva riduzione del gettito di determinati tributi erariali, e ciò è sufficiente per riconoscere a dette previsioni un effetto potenzialmente lesivo sul bilancio della ricorrente, in ragione della sua compartecipazione al gettito di tali tributi contemplata dallo statuto speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2013 e n. 241 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 61
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 67
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte