Capacità contributiva - In genere - Indici di riferimento - Possibilità di andare oltre il patrimonio e il reddito, al fine di individuare ogni ulteriore forza o potenzialità economica, tenendo conto dei dinamismi economici contemporanei - Necessità di valutazione non atomistica - Necessità che la discrezionalità del legislatore sia giustificata dall'individuazione non arbitraria degli indici di ricchezza - Impossibilità, per una legge tributaria, di causare un'espropriazione. (Classif. 044001).
In un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica; ciò nella prospettiva dell’uguaglianza e della solidarietà insite nel dovere inderogabile di concorrere alle pubbliche spese, alla moderna evoluzione dei dinamismi economici in un contesto in cui la ricchezza può sfuggire agli inquadramenti più tradizionali. (Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41902; S. 10/2015 - mass. 38224).
La valutazione della sussistenza di un adeguato indice di capacità contributiva non può essere compiuta sulla base di una considerazione solo atomistica; occorre invece considerare anche gli altri fattori che, valutati complessivamente e unitariamente, hanno concorso alla selezione della concreta forza economica che risiede alla base del contributo straordinario.
Al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità cui si ispira l’attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. (Precedente: S. 201/2020 - mass. 42951).
Ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni. (Precedente: S. 49/2024 - mass. 46067).
Una legge tributaria, anche retroattiva, non dà luogo a un’espropriazione di proprietà privata, ma solo ad una obbligazione pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico. (Precedenti: S. 283/1993 - mass. 19764; S. 22/1965 - mass. 2324; S. 9/1959 - mass. 752).