Sentenza 140/2017 (ECLI:IT:COST:2017:140)
Massima numero 40734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  10/05/2017;  Decisione del  10/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  40732  40733  40735


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Riduzione dell'aliquota (dal 27,5 al 24 per cento) e deducibilità degli interessi passivi sostenuti da alcune categorie di imprese - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata diminuzione di gettito tributario cui compartecipa la Regione, incidenza sull'assetto finanziario regionale stabilito dalle norme statutarie e di attuazione, violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza, non avendo la ricorrente dato prova dell'incidenza della riduzione fiscale sull'equilibrio complessivo del suo bilancio e sullo svolgimento delle proprie funzioni - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto reg. Siciliana, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, commi 61 e 67 [quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 1, comma 49, lett. b), della legge n. 232 del 2016], della legge n. 208 del 2015, i quali prevedono, a far data dal 2017, una riduzione (dal 27,5 al 24 per cento) dell'aliquota sull'imposta regionale sul reddito delle società (IRES) e la deducibilità (nei limiti del 96 per cento ) degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione, dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento. Posto che lo statuto speciale non assicura alla Regione Siciliana una garanzia quantitativa di entrate e che lo Stato - nel modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali - esercita legittimamente una propria prerogativa esclusiva, come tale esente dalle procedure di leale collaborazione, la dimostrazione che le rimodulazioni delle entrate tributarie ledono gli equilibri del bilancio regionale rimane a carico della Regione ricorrente, e va operata attraverso un raffronto complessivo, su base quantitativa e temporalmente adeguata, tra le risorse disponibili e il fabbisogno di copertura delle passività, che vanno in scadenza nei pertinenti esercizi. Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, che la riduzione del gettito di un singolo tributo e la sua interrelazione con misure di contenimento della spesa abbiano inciso sull'equilibrio complessivo del bilancio regionale e, quindi, pregiudicato gravemente lo svolgimento delle funzioni della Regione; né a tal fine sono sufficienti le osservazioni contenute nella pronuncia della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di giudizio di parifica del rendiconto della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014, in quanto tale atto si riferisce a un periodo temporale antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni impugnate (2017) e, per di più, riguarda il differente tema della gestione degli accantonamenti da parte dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 188 del 2016, sulla sufficienza probatoria, in quel caso ravvisata, degli accertamenti della Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto a dimostrare la lesione dell'autonomia regionale).

In tema di leggi produttive di una riduzione del gettito di tributi erariali di competenza regionale, va ribadito che lo Stato può legittimamente variare la disciplina dei tributi erariali, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., con conseguente inapplicabilità delle procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni. Anche alla luce del ritardo del legislatore nell'assicurare un sistema di finanziamento interamente coordinato con il riparto delle funzioni, l'intervento del legislatore statale non deve, tuttavia, determinare una riduzione di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2016, n. 89 del 2015, n. 97 del 2013, n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 256 del 2007, n. 155 del 2006 e n. 138 del 1999; sentenze n. 97 del 2013, n. 241 del 2012 e n. 138 del 1999, in tema di federalismo fiscale).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 61

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 67

legge  11/12/2016  n. 232  art. 1  co. 49

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2