Sentenza 140/2017 (ECLI:IT:COST:2017:140)
Massima numero 40735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
10/05/2017; Decisione del
10/05/2017
Deposito del 14/06/2017; Pubblicazione in G. U. 21/06/2017
Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Introduzione di un'addizionale (pari al 3,5 per cento) per enti creditizi e finanziari - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata riserva allo Stato del maggior gettito del tributo in contrasto con le previsioni statutarie e di attuazione, nonché violazione del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società (IRES) - Introduzione di un'addizionale (pari al 3,5 per cento) per enti creditizi e finanziari - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata riserva allo Stato del maggior gettito del tributo in contrasto con le previsioni statutarie e di attuazione, nonché violazione del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto reg. Siciliana, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, commi da 65 a 69 [per i commi 65 e 67 nel testo modificato dall'art. 1, comma 49, lett. a) e b), della legge n. 232 del 2016], in combinato disposto con il comma 638, della legge n. 208 del 2015, i quali introducono, a far data dal 2017, un'addizionale all'imposta regionale sul reddito delle società (IRES), pari al 3,5 per cento, per gli enti creditizi e finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento) e per la Banca d'Italia, dettandone le modalità di applicazione per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo o per il regime della trasparenza fiscale. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, le disposizioni impugnate non introducono in favore dello Stato una specifica riserva del maggior gettito spettante alla Regione Siciliana per effetto del previsto aumento dell'aliquota IRES, poiché nulla dispongono in merito alla sua spettanza ovvero alla destinazione al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), sicché il maggior gettito dell'addizionale andrà utilmente computato ai fini della quota spettante alla Regione Siciliana a titolo di compartecipazione ai tributi erariali, secondo le previsioni statutarie.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto reg. Siciliana, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, commi da 65 a 69 [per i commi 65 e 67 nel testo modificato dall'art. 1, comma 49, lett. a) e b), della legge n. 232 del 2016], in combinato disposto con il comma 638, della legge n. 208 del 2015, i quali introducono, a far data dal 2017, un'addizionale all'imposta regionale sul reddito delle società (IRES), pari al 3,5 per cento, per gli enti creditizi e finanziari (escluse le società di gestione dei fondi comuni di investimento) e per la Banca d'Italia, dettandone le modalità di applicazione per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo o per il regime della trasparenza fiscale. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, le disposizioni impugnate non introducono in favore dello Stato una specifica riserva del maggior gettito spettante alla Regione Siciliana per effetto del previsto aumento dell'aliquota IRES, poiché nulla dispongono in merito alla sua spettanza ovvero alla destinazione al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), sicché il maggior gettito dell'addizionale andrà utilmente computato ai fini della quota spettante alla Regione Siciliana a titolo di compartecipazione ai tributi erariali, secondo le previsioni statutarie.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 65
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 49
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 66
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 67
legge
11/12/2016
n. 232
art. 1
co. 49
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 68
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 69
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 638
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 37
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2