Sentenza 142/2017 (ECLI:IT:COST:2017:142)
Massima numero 39955
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  05/04/2017;  Decisione del  05/04/2017
Deposito del 21/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  39956  39957  39958  39994


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Omessa considerazione di istituti di ordine generale non influenti sull'ambito delle censure proposte - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa considerazione degli istituti della continuazione e del concorso formale di reati, proposta avverso le questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. L'eccepita omissione non comporta carenza di motivazione, poiché i suddetti istituti di ordine generale riguardano solo le ipotesi di cumulo delle pene dovute a condotte che integrano più reati, mentre le censure del rimettente investono il trattamento sanzionatorio, indipendentemente dalla possibilità che l'azione dia luogo a una pluralità di reati, ciascuno con la propria pena, e dagli eventuali aumenti che possano conseguire alla loro applicazione cumulativa.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 12  co. 3

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 12  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte