Reati e pene - Pene pecuniarie "proporzionali" - Conformità, in generale, ai principi costituzionali - Ininfluenza, in contrario, della mancanza di un tetto massimo - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale della eventuale irragionevolezza o sproporzione dei fattori che determinano l'entità della sanzione da irrogare - Legittimità costituzionale della pena pecuniaria "proporzionale" ove prevista congiuntamente a pena detentiva variabile.
Le pene pecuniarie "proporzionali", in quanto commisurate alla gravità dell'offesa, si accordano - in linea generale - ai principi di uguaglianza, legalità, personalità e individualizzazione della pena e rispondono alle prescrizioni dell'art. 27 Cost., il quale esige che le pene tendano alla rieducazione del condannato. La proporzionalità della pena pecuniaria consente infatti di evitare inaccettabili "livellamenti sanzionatori", che contrasterebbero con il principio di individualizzazione della pena, insito nell'ordinamento costituzionale. Né è incompatibile con i principi costituzionali la mancanza di un tetto massimo alla pena proporzionale applicabile (art. 27 cod. pen.), atteso che la previsione di un limite massimo, pur consentendo di evitare l'irrogazione di sanzioni eccessivamente elevate, potrebbe pregiudicare l'effetto dissuasivo della sanzione pecuniaria nei casi in cui commettere il reato risulta vantaggioso e profittevole sul piano economico, anche a rischio di subire la sanzione penale. Ciò non significa che le pene pecuniarie "proporzionali" sfuggano al sindacato di costituzionalità, potendo l'eventuale illegittimità di esse - quando impongano un sacrificio pecuniario eccessivo e irragionevole (per ciò stesso censurabile) - derivare dalla irragionevolezza o dalla sproporzione dei fattori che determinano l'entità della pena (valore-base o elemento moltiplicatore) prescelti dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato. (Precedenti citati: sentenze n. 167 del 1971 e n. 15 del 1962; ordinanze n. 91 del 2008, n. 475 del 2002 e n. 200 del 1993; sentenza n. 50 del 1980, sull'individualizzazione della pena come "volto costituzionale" del diritto penale).
Deve escludersi l'illegittimità costituzionale della pena pecuniaria "fissa", e, a maggior ragione, della pena pecuniaria "proporzionale" (caratterizzata, a differenza della prima, da un certo grado di variabilità in ragione dell'offensività del fatto), quando congiuntamente ad essa sia prevista una pena detentiva variabile dotata di una forbice edittale di ampiezza significativa. (Precedenti citati: ordinanze n. 91 del 2008 e n. 475 del 2002, sulla congiunta previsione di pene pecuniarie fisse e detentive variabili).