Sentenza 142/2017 (ECLI:IT:COST:2017:142)
Massima numero 39994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/04/2017; Decisione del
05/04/2017
Deposito del 21/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Titolo
Reati e pene - Delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio - Ritenuta previsione di pena pecuniaria "fissa" - Denunciata irragionevolezza e contrasto con la finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Struttura non fissa, ma proporzionale, delle sanzioni pecuniarie censurate - Idoneità dei fattori che ne determinano l'entità a misurare il disvalore della condotta - Non fondatezza delle questioni.
Reati e pene - Delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato - Trattamento sanzionatorio - Ritenuta previsione di pena pecuniaria "fissa" - Denunciata irragionevolezza e contrasto con la finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Struttura non fissa, ma proporzionale, delle sanzioni pecuniarie censurate - Idoneità dei fattori che ne determinano l'entità a misurare il disvalore della condotta - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Ragusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. Contrariamente all'assunto del rimettente, le pene pecuniarie censurate non sono "fisse", ma "proporzionali", essendo la loro entità commisurata al grado di offensività della fattispecie concreta, in virtù del previsto metodo di computo della multa basato sulla moltiplicazione di un importo fisso (euro 15.000 o euro 25.000, rispettivamente nell'ipotesi base di cui al comma 3 e nell'ipotesi aggravata di cui al comma 3-ter) per un coefficiente variabile costituito dal numero di stranieri di cui il reo ha procurato l'ingresso illegale in Italia. Detti fattori di computo non risultano irragionevoli, bensì pertinenti e adeguati alla gravità del reato, tenuto conto che i beni giuridici tutelati non sono solo l'ordine pubblico e la sicurezza dei confini, ma anche i diritti fondamentali delle persone illegalmente introdotte nel territorio dello Stato, il cui numero è idoneo a rappresentare la misura del disvalore di una condotta che lede anche la dignità personale di ognuna di esse. Inoltre, in aggiunta alla pena pecuniaria proporzionale è prevista una pena detentiva variabile, il cui intervallo edittale assicura un ragionevole spazio alla valutazione discrezionale del giudice, consentendogli di ponderare aspetti ulteriori rispetto al dato strettamente quantitativo del numero delle persone illegalmente trasportate, al fine di pervenire ad una adeguata individualizzazione del trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle pene e della loro funzione rieducativa. Né in contrario rileva la comparazione, asimmetrica e incongrua, proposta dal rimettente tra la fattispecie base prevista dall'art. 3, n. 6), della legge n. 75 del 1958 - che punisce chi induce una persona a recarsi in altro Stato, o ne agevola la partenza, al fine di sfruttarne la prostituzione - e l'ipotesi aggravata dalla medesima finalità prevista dal censurato comma 3-ter, lett. a), atteso che le fattispecie poste a raffronto sono disomogenee e che, nell'ipotesi aggravata, la persona trasportata si trova in situazione di illegalità e quindi di maggiore vulnerabilità, ciò che ragionevolmente giustifica un trattamento più severo o, comunque, diversificato.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Ragusa in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. Contrariamente all'assunto del rimettente, le pene pecuniarie censurate non sono "fisse", ma "proporzionali", essendo la loro entità commisurata al grado di offensività della fattispecie concreta, in virtù del previsto metodo di computo della multa basato sulla moltiplicazione di un importo fisso (euro 15.000 o euro 25.000, rispettivamente nell'ipotesi base di cui al comma 3 e nell'ipotesi aggravata di cui al comma 3-ter) per un coefficiente variabile costituito dal numero di stranieri di cui il reo ha procurato l'ingresso illegale in Italia. Detti fattori di computo non risultano irragionevoli, bensì pertinenti e adeguati alla gravità del reato, tenuto conto che i beni giuridici tutelati non sono solo l'ordine pubblico e la sicurezza dei confini, ma anche i diritti fondamentali delle persone illegalmente introdotte nel territorio dello Stato, il cui numero è idoneo a rappresentare la misura del disvalore di una condotta che lede anche la dignità personale di ognuna di esse. Inoltre, in aggiunta alla pena pecuniaria proporzionale è prevista una pena detentiva variabile, il cui intervallo edittale assicura un ragionevole spazio alla valutazione discrezionale del giudice, consentendogli di ponderare aspetti ulteriori rispetto al dato strettamente quantitativo del numero delle persone illegalmente trasportate, al fine di pervenire ad una adeguata individualizzazione del trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle pene e della loro funzione rieducativa. Né in contrario rileva la comparazione, asimmetrica e incongrua, proposta dal rimettente tra la fattispecie base prevista dall'art. 3, n. 6), della legge n. 75 del 1958 - che punisce chi induce una persona a recarsi in altro Stato, o ne agevola la partenza, al fine di sfruttarne la prostituzione - e l'ipotesi aggravata dalla medesima finalità prevista dal censurato comma 3-ter, lett. a), atteso che le fattispecie poste a raffronto sono disomogenee e che, nell'ipotesi aggravata, la persona trasportata si trova in situazione di illegalità e quindi di maggiore vulnerabilità, ciò che ragionevolmente giustifica un trattamento più severo o, comunque, diversificato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 12
co. 3
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 12
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte