Sentenza 143/2017 (ECLI:IT:COST:2017:143)
Massima numero 40078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 21/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma comportante minori entrate per la Regione ricorrente - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma comportante minori entrate per la Regione ricorrente - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Rigetto di eccezione d'inammissibilità.
Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di interesse a ricorrere, delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso i commi 109 e 110 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, disciplinanti l'utilizzo di risorse del Piano di Azione Coesione, delle quali la ricorrente è destinataria. Si giustifica l'interesse processuale al ricorso quando, come nel caso di specie, la norma statale impugnata sia tale da comportare minori entrate alle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2013 e n. 241 del 2012).
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di interesse a ricorrere, delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso i commi 109 e 110 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, disciplinanti l'utilizzo di risorse del Piano di Azione Coesione, delle quali la ricorrente è destinataria. Si giustifica l'interesse processuale al ricorso quando, come nel caso di specie, la norma statale impugnata sia tale da comportare minori entrate alle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2013 e n. 241 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 109
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 110
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte