Sentenza 143/2017 (ECLI:IT:COST:2017:143)
Massima numero 40079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 21/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Risorse del fondo di rotazione già destinate al piano di azione coesione (PAC) e non impegnate dalle Regioni - Destinazione a fini di esonero contributivo dei datori di lavoro operanti in alcune Regioni che nel 2017 effettuino assunzioni a tempo indeterminato - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione di norme e impegni comunitari nonché dell'autonomia finanziaria e amministrativa regionale - Insussistenza - Riprogrammazione di somme rientrate nella disponibilità dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Risorse del fondo di rotazione già destinate al piano di azione coesione (PAC) e non impegnate dalle Regioni - Destinazione a fini di esonero contributivo dei datori di lavoro operanti in alcune Regioni che nel 2017 effettuino assunzioni a tempo indeterminato - Ricorso della Regione Puglia - Denunciata violazione di norme e impegni comunitari nonché dell'autonomia finanziaria e amministrativa regionale - Insussistenza - Riprogrammazione di somme rientrate nella disponibilità dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 33 del regolamento CE n. 1083/2006, nonché agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost. (richiamati solo in relazione alla presunta violazione dei parametri di diritto europeo) - dell'art. 1, comma 110, della legge n. 208 del 2015, secondo cui le risorse del Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, che risultino non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, sono utilizzate per l'estensione dell'esonero contributivo (di cui ai commi 178 e 179) in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che nel 2017 effettuino assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione censurata è tesa al riutilizzo delle risorse del Fondo di Rotazione, inizialmente affidate alle Regioni nei Programmi Operativi, che con il trasferimento al PAC - non soggetto alla disciplina comunitaria per la revisione dei programmi - sono rientrate nella titolarità dello Stato, il quale ha facoltà di riprogrammarne la destinazione ove non già impegnate dalle Regioni interessate e, soprattutto, non necessariamente deve destinarle ad essere utilizzate dalle Regioni. (Precedente citato: sentenza n. 155 del 2016).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 33 del regolamento CE n. 1083/2006, nonché agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost. (richiamati solo in relazione alla presunta violazione dei parametri di diritto europeo) - dell'art. 1, comma 110, della legge n. 208 del 2015, secondo cui le risorse del Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, che risultino non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, sono utilizzate per l'estensione dell'esonero contributivo (di cui ai commi 178 e 179) in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che nel 2017 effettuino assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione censurata è tesa al riutilizzo delle risorse del Fondo di Rotazione, inizialmente affidate alle Regioni nei Programmi Operativi, che con il trasferimento al PAC - non soggetto alla disciplina comunitaria per la revisione dei programmi - sono rientrate nella titolarità dello Stato, il quale ha facoltà di riprogrammarne la destinazione ove non già impegnate dalle Regioni interessate e, soprattutto, non necessariamente deve destinarle ad essere utilizzate dalle Regioni. (Precedente citato: sentenza n. 155 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 110
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Regolamento CE 11/07/2006
n. 1083
art. 33