Energia - In genere - Istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche - Individuazione asseritamente generica dei soggetti passivi, quantificazione della base imponibile e criterio di calcolo, tenuto conto di tutte le novelle succedutesi - Denunciata introduzione di un contributo in violazione della capacità contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, del principio di uguaglianza, sia interno al settore che tra settori diversi, nonché della proprietà privata, tutelata anche a livello convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 094001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, solevate dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 12, in riferimento agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv., e successivamente dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, che istituisce un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i windfall profits. Il prelievo istituito dall’art. 37, di natura tributaria, ha come suo presupposto non i c.d. “extraprofitti” o windfall profits, ma l’incremento di un saldo differenziale conseguente la vendita, a determinate condizioni, di prodotti energetici da parte di taluni soggetti operanti nel settore energetico in un particolare contesto temporale. Nel contesto straordinario in cui il tributo è stato istituto, non appare arbitrario che il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici nell’eccezionale situazione congiunturale e lo specifico mercato in cui le imprese energetiche operano siano stati identificati dal legislatore – al verificarsi di una serie di condizioni – come un indice rivelatore di ricchezza. Una volta appurato che l’indice di capacità contributiva non è arbitrario, neppure è leso il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, al contrario da quanto ritenuto dai rimettenti, che assumono – fallacemente – che il presupposto del contributo di solidarietà siano gli utili realizzati. Né si determina una discriminazione tra imprese del mercato energetico e quelle operanti in altri settori merceologici, quali quello bancario o farmaceutico, che pure, secondo i rimettenti, avrebbero realizzato “extraprofitti” consistenti durante e dopo la crisi pandemica, perché il mercato energetico ha fatto registrare, in assoluto, incrementi di fatturato tali da risultare chiaramente senza paragoni nel periodo considerato dalla norma censurata. Non sussiste neppure una discriminazione interna al mercato energetico, in quanto la previsione che esclude l’applicazione dell’imposta ove il saldo incrementale sia inferiore a 5 milioni di euro o al 10% anziché rappresentare un fattore di discriminazione, ha una funzione di completamento del regime impositivo introdotto dal legislatore, che ha configurato una soglia di tolleranza al di sotto della quale gli incrementi del saldo sono stati stimati non indicativi di una maggiore forza economica, perché ritenuti riconducibili alla normale attività di impresa. Infine, l’estraneità della materia espropriativa all’ambito dell’art. 53 Cost. induce a constatare come sia proprio l’art. 53 la corretta prospettiva nella quale va ricondotto il giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione. All’esclusione del contrasto con l’art. 42 Cost. si deve aggiungere quella con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU e la sua autonoma nozione di bene. Innanzitutto, quando si tratta di definire e attuare politiche in materia fiscale la Corte EDU è solita riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli Stati. Inoltre, la Corte EDU, ha comunque ribadito che il semplice fatto che l’aliquota fiscale sia molto elevata non dà luogo di per sé a una violazione di tale disposizione. (Precedenti: S. 269/2017 - mass. 41945; S. 111/1997 - mass. 23271).