Sentenza 143/2017 (ECLI:IT:COST:2017:143)
Massima numero 40080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/05/2017; Decisione del
09/05/2017
Deposito del 21/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Titolo
Finanza regionale - Rapporti finanziari dello Stato con le autonomie speciali - Principio pattizio - Non rispondenza a una finalità costituzionalmente vincolata - Conseguente possibilità di deroga, in casi particolari, da parte del legislatore statale.
Finanza regionale - Rapporti finanziari dello Stato con le autonomie speciali - Principio pattizio - Non rispondenza a una finalità costituzionalmente vincolata - Conseguente possibilità di deroga, in casi particolari, da parte del legislatore statale.
Testo
Se è vero che nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali deve essere privilegiata la via dell'accordo, espressione di un principio generale desumibile anche dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, ciò non toglie che il principio pattizio, proprio in quanto non rispondente ad una finalità costituzionalmente vincolata, può essere derogato in casi particolari dal legislatore statale. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2015, n. 46 del 2015, n. 23 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).
Se è vero che nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali deve essere privilegiata la via dell'accordo, espressione di un principio generale desumibile anche dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, ciò non toglie che il principio pattizio, proprio in quanto non rispondente ad una finalità costituzionalmente vincolata, può essere derogato in casi particolari dal legislatore statale. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2015, n. 46 del 2015, n. 23 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 05/05/2009
n. 42
art. 27