Bilancio e contabilità pubblica - Risorse del fondo di rotazione già destinate al piano di azione coesione (PAC) e non impegnate dalle Regioni - Destinazione a fini di esonero contributivo dei datori di lavoro privati operanti in alcune Regioni che nel 2017 effettuino assunzioni a tempo indeterminato - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio pattizio e, in subordine, del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Riprogrammazione rientrante nelle competenze statali in materia di perequazione finanziaria - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 109 e 110, della legge n. 208 del 2015, impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - in riferimento agli artt. 48, 49, 50 e 63 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 119 e 120, secondo comma, Cost., al principio pattizio e al principio di leale collaborazione - in quanto comporterebbero la revoca unilaterale, senza alcuna forma di interlocuzione, del finanziamento previsto con il Piano di Azione Coesione a favore della ricorrente, sottraendo ad essa e alla comunità regionale risorse facenti parte della complessiva finanza regionale. Le disposizioni censurate rientrano tra le competenze statali in materia di perequazione finanziaria, dal momento che le risorse del Fondo di rotazione non già impegnate dalle Regioni sono ancora legittimamente programmabili dallo Stato e che fondi come quello in esame - istituiti dal legislatore statale a tutela di peculiari esigenze e finalità di coesione economica e sociale - recano risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie per l'esercizio delle ordinarie funzioni regionali, e, quindi, suscettibili di essere riprogrammate alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale. L'evidente sussistenza della competenza statale a disciplinare il fondo fa sì che non si incida su alcuna competenza della Regione, rendendo così inapplicabile non solo il principio pattizio e la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 992, della stessa legge finanziaria 2016, ma anche il principio di leale collaborazione. (Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2016, n. 83 del 2016, n. 196 del 2015, n. 273 del 2013, n. 297 del 2012 e n. 105 del 2007; sentenza n. 16 del 2010).
Una norma che prenda atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato e revochi quelle assegnate e da tempo inutilizzate non viola né la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione, potendo in tal caso le esigenze di leale collaborazione essere considerate recessive. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2016 e n. 105 del 2007).