Sentenza 143/2017 (ECLI:IT:COST:2017:143)
Massima numero 40082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/05/2017;  Decisione del  09/05/2017
Deposito del 21/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  40078  40079  40080  40081


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Risorse del fondo di rotazione già destinate al piano di azione coesione (PAC) e non impegnate dalle Regioni - Destinazione a fini di esonero contributivo dei datori di lavoro operanti in alcune Regioni che nel 2017 effettuino assunzioni a tempo indeterminato - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto e dell'autonomia finanziaria e amministrativa regionale - Insussistenza - Riprogrammabilità delle risorse solo se non vincolate al completamento dell'intervento scandito dal cronoprogramma - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 33 del regolamento CE n. 1083/2006, nonché all'art. 16, in combinato disposto con gli artt. 4, 5 e 6, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, e all'art. 118 Cost., in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 1, commi 109 e 110, della legge n. 208 del 2015, disciplinanti, rispettivamente, la procedura di ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, "non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati", e la determinazione e nuova destinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle risorse disponibili in esito a detta ricognizione. La nozione di impegno cui si riferisce il comma 109 va ricondotta non già al perfezionamento dell'impegno di spesa propriamente detto, ma alla "prenotazione d'impegno" (o "pre-impegno"), ben espressa dalla disciplina di contabilità pubblica, con la conseguenza che le risorse vincolate al completamento dell'intervento scandito dal cronoprogramma non saranno riprogrammabili per l'estensione dell'esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 dai datori di lavoro privati operanti in alcune Regioni. Nei limiti indicati, la sottrazione di risorse alle Regioni in assenza di impegni giuridicamente vincolanti e la destinazione di esse a finalità d'interesse generale (pur con la mera condizione di efficacia dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE) non risulta irragionevole né lesiva dei principi di affidamento e di certezza del diritto. Neppure sussiste il prospettato contrasto con l'autonomia amministrativa regionale, difettando una sufficiente dimostrazione del pregiudizio arrecato alle funzioni regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2016, n. 239 del 2015, n. 26 del 2014, n. 97 del 2013, n. 241 del 2012, n. 145 del 2008, n. 256 del 2007 e n. 437 del 2001; sentenza n. 13 del 2017, riguardante non già la possibilità per lo Stato di provvedere alla distrazione delle risorse PAC, ma l'irragionevole tempistica che impediva alla Regione Umbria di impegnarle tempestivamente).

La riduzione, con legge statale, delle risorse finanziarie messe dallo Stato a disposizione delle Regioni non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, costituzionalmente garantita, se non sia tale da comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 437 del 2001 e n. 138 del 1999).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 109

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 110

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 13

Altri parametri e norme interposte

Regolamento CE  11/07/2006  n. 1083  art. 33