Ordinanza 144/2017 (ECLI:IT:COST:2017:144)
Massima numero 39627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
24/05/2017; Decisione del
24/05/2017
Deposito del 21/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reati tributari - Omessa dichiarazione di imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Soglia di punibilità per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 - Imposta evasa pari ad euro 77.468,53 anziché ad euro 103.291,38 - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di dichiarazione infedele - Sopravvenuta modifica della norma censurata e di quella evocata come tertium comparationis - Non omogeneità, in conseguenza dello ius superveniens, del trattamento sanzionatorio delle fattispecie poste a raffronto - Restituzione degli atti al rimettente.
Reati e pene - Reati tributari - Omessa dichiarazione di imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Soglia di punibilità per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 - Imposta evasa pari ad euro 77.468,53 anziché ad euro 103.291,38 - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di dichiarazione infedele - Sopravvenuta modifica della norma censurata e di quella evocata come tertium comparationis - Non omogeneità, in conseguenza dello ius superveniens, del trattamento sanzionatorio delle fattispecie poste a raffronto - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Catania perché riesamini, alla luce del mutato quadro normativo, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53, anziché ad euro 103.291,38, come previsto dall'art. 4 del medesimo d.lgs. per la fattispecie di dichiarazione infedele. Sia la disposizione censurata sia quella evocata dal rimettente quale tertium comparationis sono state modificate dal sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, i cui artt. 5 e 4 hanno inciso sulla descrizione delle rispettive condotte incriminate e sulle relative soglie di punibilità (riducendo quella dell'omessa dichiarazione a 50.000 euro, e innalzando quella della dichiarazione infedele a 150.000 euro, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha assunto come parametro ai fini dell'operazione di allineamento richiesto); inoltre, mentre la pena comminata per la dichiarazione infedele è rimasta invariata (reclusione da uno a tre anni), quella dell'omessa dichiarazione è stata aumentata nel minimo e nel massimo (reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni), con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie non è più omogeneo come alla data dell'ordinanza di rimessione.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Catania perché riesamini, alla luce del mutato quadro normativo, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53, anziché ad euro 103.291,38, come previsto dall'art. 4 del medesimo d.lgs. per la fattispecie di dichiarazione infedele. Sia la disposizione censurata sia quella evocata dal rimettente quale tertium comparationis sono state modificate dal sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, i cui artt. 5 e 4 hanno inciso sulla descrizione delle rispettive condotte incriminate e sulle relative soglie di punibilità (riducendo quella dell'omessa dichiarazione a 50.000 euro, e innalzando quella della dichiarazione infedele a 150.000 euro, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha assunto come parametro ai fini dell'operazione di allineamento richiesto); inoltre, mentre la pena comminata per la dichiarazione infedele è rimasta invariata (reclusione da uno a tre anni), quella dell'omessa dichiarazione è stata aumentata nel minimo e nel massimo (reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni), con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie non è più omogeneo come alla data dell'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte