Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti delle comunità montane istituito dalla Giunta regionale - Inclusione in esso di dipendenti a tempo determinato - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 41 del 2015, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta modifica della normativa impugnata, medio tempore non applicata, con conseguente venir meno dell'interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale).
Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 112 del 2017, n. 100 del 2017 e n. 63 del 2017).