Ordinanza 146/2017 (ECLI:IT:COST:2017:146)
Massima numero 39451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  24/05/2017;  Decisione del  24/05/2017
Deposito del 21/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti delle comunità montane istituito dalla Giunta regionale - Inclusione in esso di dipendenti a tempo determinato - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 41 del 2015, promosso dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta modifica della normativa impugnata, medio tempore non applicata, con conseguente venir meno dell'interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale).

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 112 del 2017, n. 100 del 2017 e n. 63 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  24/09/2015  n. 41  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23