Sentenza 147/2017 (ECLI:IT:COST:2017:147)
Massima numero 40651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 23/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  40652  40653  40654


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, che statuisce l'onerosità, a decorrere dal 1° luglio 2010, della ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative. Sussiste la rilevanza, poiché la norma censurata è chiamata a disciplinare la fattispecie controversa ed è l'unico ostacolo che si frappone all'accoglimento della richiesta di ricongiunzione gratuita, proposta dal ricorrente nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 12  co. 12

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte