Sentenza 147/2017 (ECLI:IT:COST:2017:147)
Massima numero 40651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 23/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, che statuisce l'onerosità, a decorrere dal 1° luglio 2010, della ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative. Sussiste la rilevanza, poiché la norma censurata è chiamata a disciplinare la fattispecie controversa ed è l'unico ostacolo che si frappone all'accoglimento della richiesta di ricongiunzione gratuita, proposta dal ricorrente nel giudizio a quo.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, che statuisce l'onerosità, a decorrere dal 1° luglio 2010, della ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative. Sussiste la rilevanza, poiché la norma censurata è chiamata a disciplinare la fattispecie controversa ed è l'unico ostacolo che si frappone all'accoglimento della richiesta di ricongiunzione gratuita, proposta dal ricorrente nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 12
co. 12
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte