Sentenza 147/2017 (ECLI:IT:COST:2017:147)
Massima numero 40653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 23/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  40651  40652  40654


Titolo
Previdenza - Ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria di contributi versati presso gestioni alternative - Regime di onerosità introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 - Retroattiva applicabilità alle domande di ricongiunzione presentate nel periodo dal 1° al 30 luglio 2010 - Violazione del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento - l'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che "alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29" si applichino "le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge". La disposizione censurata dal Tribunale di Monza, stabilendo l'onerosità, dal 1° luglio 2020, della ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative, modifica sfavorevolmente il precedente regime di ricongiunzione (gratuita) sulla base di una valutazione eminentemente discrezionale del legislatore, non contestata dal rimettente, ma, nel suo aspetto diacronico, risulta disarmonica rispetto ai principi di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento. Essa infatti - retrodatando di un mese la decorrenza del nuovo regime rispetto all'entrata in vigore (al 31 luglio 2010) della legge di conversione che l'ha introdotto - non solo si discosta dalla regola generale dell'art. 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988, ma innova con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, vanificando l'affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell'applicazione di quello vigente al tempo della presentazione della domanda. Tale affidamento, nel caso di specie, appare meritevole di tutela a fronte di una alterazione repentina e imprevedibile del quadro normativo, non ravvisandosi ragioni apprezzabili, idonee a giustificare la scelta di sacrificare l'affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali. L'esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 sono entrate in vigore, perché solo a partire da tale momento il legislatore è abilitato a dettare disposizioni atte a modificare sfavorevolmente la disciplina in vigore; entro tale termine va pertanto limitata la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata. (Precedenti citati: sentenze n. 525 del 2000, n. 416 del 1999, n. 374 del 1997, n. 527 del 1987, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985).

Il legittimo affidamento - che è presidiato dall'art. 3 Cost. e si configura quale elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto - non preclude le modifiche sfavorevoli dei rapporti giuridici, ma esige che tali modifiche non si traducano in una disciplina irragionevole. (Precedenti citati: sentenza n. 216 del 2015; sentenze n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 12  co. 12

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte