Sentenza 111/2024 (ECLI:IT:COST:2024:111)
Massima numero 46240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  04/06/2024;  Decisione del  04/06/2024
Deposito del 27/06/2024; Pubblicazione in G. U. 03/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46236  46237  46238  46239


Titolo
Energia - In genere - Istituzione, per l'anno 2022, di un tributo straordinario a titolo solidaristico, determinato dalla crisi energetica seguita alla guerra in Ucraina, a carico delle imprese energetiche - Individuazione della base imponibile, tenuto conto della ulteriore novella succedutasi - Esclusione dalla base imponibile delle cessioni IVA extraterritoriali - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 094001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 12, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 37, comma 3-ter, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv., e successivamente dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, che, nell’ambito del contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i windfall profits, stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile operazioni attive e passive che non hanno alcuna afferenza con gli incrementi di prezzo delle commodities. Non è corretta l’affermazione del rimettente secondo cui al sistema dell’IVA sarebbe estranea la nozione di “afferenza” e, quindi, la possibilità di una correlazione tra le operazioni poste in essere. L’individuazione di un rapporto di afferenza tra le diverse operazioni non è infatti estraneo alla struttura dell’IVA, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ragionando in termini di sussistenza di un rapporto di strumentalità tra diverse operazioni. Né manca di ragionevolezza la possibilità che l’acquisto afferente territorialmente non sia stato effettuato nell’ambito dei periodi temporali presi a riferimento dal legislatore, dal momento che, al più, qualora dalla norma fosse possibile trarre la conseguenza ipotizzata dal rimettente, si tratterebbe di un mero inconveniente di fatto.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/03/2022  n. 21  art. 37  co. 3

legge  20/05/2022  n. 51  art.   co. 

decreto-legge  17/05/2022  n. 50  art. 55  co. 

legge  15/07/2022  n. 91  art.   co. 

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 120

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte