Sentenza 148/2017 (ECLI:IT:COST:2017:148)
Massima numero 41097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
04/04/2017; Decisione del
04/04/2017
Deposito del 23/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Questione diretta a censurare il regime di rettifica delle pensioni del settore pubblico - Coinvolgimento di tutte le disposizioni che lo diversificano dal corrispondente regime delle pensioni del settore privato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Questione diretta a censurare il regime di rettifica delle pensioni del settore pubblico - Coinvolgimento di tutte le disposizioni che lo diversificano dal corrispondente regime delle pensioni del settore privato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione relativamente ai menzionati artt. 26 e 204. La denuncia del rimettente correttamente investe tutte le disposizioni che - stabilendo casi tassativi e termini decadenziali per la rettifica delle pensioni del settore pubblico - non prevedono una disciplina analoga a quella, connotata dall'illimitata possibilità di rettifica, prevista per le pensioni del settore privato dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989, evocato dal rimettente come tertium comparationis.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione relativamente ai menzionati artt. 26 e 204. La denuncia del rimettente correttamente investe tutte le disposizioni che - stabilendo casi tassativi e termini decadenziali per la rettifica delle pensioni del settore pubblico - non prevedono una disciplina analoga a quella, connotata dall'illimitata possibilità di rettifica, prevista per le pensioni del settore privato dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989, evocato dal rimettente come tertium comparationis.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/05/1967
n. 315
art. 26
co.
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 204
co.
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 205
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte