Sentenza 148/2017 (ECLI:IT:COST:2017:148)
Massima numero 41098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  04/04/2017;  Decisione del  04/04/2017
Deposito del 23/06/2017; Pubblicazione in G. U. 28/06/2017
Massime associate alla pronuncia:  41096  41097  41107


Titolo
Pensioni - Pensioni del settore pubblico - Rettifica dei provvedimenti di liquidazione definitiva da parte degli enti o fondi erogatori - Possibilità in qualsiasi momento e in caso di errore di qualsiasi natura - Omessa previsione - Denunciata disciplina di favore rispetto alle pensioni del settore privato, violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della PA - Assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 315 del 1967 e degli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973, censurati - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Calabria, nella parte in cui non prevedono che i provvedimenti di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza possano essere rettificati in ogni momento da enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Le disposizioni censurate, stabilendo casi tassativi e termini decadenziali per l'esercizio del potere di rettifica, riservano ai pensionati del settore pubblico una disciplina più favorevole di quella prevista per i pensionati del settore privato dall'art. 52, comma 1, della legge n. 88 del 1989, ma l'illimitata possibilità di rettifica consentita da quest'ultimo ed evocata dal rimettente come tertium comparationis non costituisce l'unica soluzione regolatoria della materia compatibile e imposta dai principi costituzionali, considerate anche le esigenze di salvaguardare il legittimo affidamento del pensionato sull'entità del trattamento pensionistico erogato. L'intervento necessario per ricomporre il quadro della regolazione della materia, secondo linee coerenti ed omogenee per il settore pensionistico gestito ormai da un unico ente, non può, dunque, che essere rimesso al legislatore, al quale compete bilanciare i fattori costituzionalmente rilevanti (fissati dagli artt. 3 e 97, ma anche 36 e 38 Cost.) e, in particolare, armonizzare l'esigenza di ripristinare la legittimità del trattamento pensionistico con l'opposta esigenza di tutelare, in presenza di situazioni e condizioni di rilevanza sociale, l'affidamento del pensionato nella stabilità del suo trattamento, decorso un lasso temporale adeguato e coerente con il complessivo ordinamento giuridico. (Precedenti citati: sentenza n. 146 del 2016, secondo cui la diversità delle situazioni e dei sistemi posti a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversità delle discipline; sentenza n. 208 del 2014, sulla salvaguardia del legittimo affidamento del pensionato in ordine all'entità del trattamento erogato).

Atti oggetto del giudizio

legge  03/05/1967  n. 315  art. 26  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 204  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  29/12/1973  n. 1092  art. 205  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte