Sentenza 149/2017 (ECLI:IT:COST:2017:149)
Massima numero 39992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
04/04/2017; Decisione del
04/04/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Denunciata incostituzionalità di una procedura di ammissione a benefici fiscali - Censure rivolte alla disciplina legislativa e non alle modalità esecutive stabilite dall'Agenzia delle entrate - Sussistenza della rilevanza - Ininfluenza di circostanze di fatto non indicate nell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Denunciata incostituzionalità di una procedura di ammissione a benefici fiscali - Censure rivolte alla disciplina legislativa e non alle modalità esecutive stabilite dall'Agenzia delle entrate - Sussistenza della rilevanza - Ininfluenza di circostanze di fatto non indicate nell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per difetto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, lett. a), e 3, del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), nella parte in cui, anche per i crediti d'imposta relativi a costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, prevedono una procedura selettiva di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti. Contrariamente a quanto eccepito, le censure del rimettente non si appuntano sulle modalità esecutive stabilite dall'Agenzia delle entrate, ma sulle norme legislative che hanno disciplinato la procedura, la cui declaratoria di illegittimità costituzionale travolgerebbe l'intero meccanismo che ha condotto al diniego del beneficio all'impresa ricorrente nel giudizio a quo, con l'ulteriore conseguenza che risulta ininfluente l'omessa indicazione nell'ordinanza di rimessione del momento in cui essa ha inoltrato l'istanza telematica.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per difetto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 2, lett. a), e 3, del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), nella parte in cui, anche per i crediti d'imposta relativi a costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, prevedono una procedura selettiva di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti. Contrariamente a quanto eccepito, le censure del rimettente non si appuntano sulle modalità esecutive stabilite dall'Agenzia delle entrate, ma sulle norme legislative che hanno disciplinato la procedura, la cui declaratoria di illegittimità costituzionale travolgerebbe l'intero meccanismo che ha condotto al diniego del beneficio all'impresa ricorrente nel giudizio a quo, con l'ulteriore conseguenza che risulta ininfluente l'omessa indicazione nell'ordinanza di rimessione del momento in cui essa ha inoltrato l'istanza telematica.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/11/2008
n. 185
art. 29
co. 2
decreto-legge
29/11/2008
n. 185
art. 29
co. 3
legge
28/11/2009
n. 2
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte