Sentenza 149/2017 (ECLI:IT:COST:2017:149)
Massima numero 39993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
04/04/2017; Decisione del
04/04/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Titolo
Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Crediti d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese - Assoggettamento a procedura selettiva di ammissione basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti - Applicabilità anche ai crediti d'imposta relativi ad attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 - Denunciata lesione del principio di affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche - Conseguenze irrazionali dell'eventuale pronuncia di accoglimento e insussistenza di soluzione costituzionalmente obbligata per ovviare ad esse - Inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Crediti d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese - Assoggettamento a procedura selettiva di ammissione basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti - Applicabilità anche ai crediti d'imposta relativi ad attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 - Denunciata lesione del principio di affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche - Conseguenze irrazionali dell'eventuale pronuncia di accoglimento e insussistenza di soluzione costituzionalmente obbligata per ovviare ad esse - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, commi 2, lett. a), e 3, del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), nella parte in cui, anche per i crediti d'imposta relativi a costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, prevedono una procedura (selettiva) di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti. L'eventuale accoglimento della questione determinerebbe un assetto normativo caratterizzato da iniquità e irragionevolezza, poiché coloro che sono risultati vincitori nella procedura telematica, non solo perderebbero il beneficio ottenuto, ma non potrebbero neanche concorrere alla distribuzione del successivo finanziamento previsto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009, finanziamento che è riservato ai "perdenti". Né a tale irrazionalità si potrebbe ovviare con un intervento della Corte costituzionale, che - attesa la pluralità delle soluzioni ipotizzabili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - finirebbe con il sovrapporre la propria valutazione discrezionale a quella del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2014 e n. 223 del 2015; ordinanza n. 46 del 2016).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, commi 2, lett. a), e 3, del d.l. n. 185 del 2008 (conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009), nella parte in cui, anche per i crediti d'imposta relativi a costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, prevedono una procedura (selettiva) di ammissione al beneficio fiscale basata sul criterio cronologico di ricezione delle domande telematiche dei contribuenti. L'eventuale accoglimento della questione determinerebbe un assetto normativo caratterizzato da iniquità e irragionevolezza, poiché coloro che sono risultati vincitori nella procedura telematica, non solo perderebbero il beneficio ottenuto, ma non potrebbero neanche concorrere alla distribuzione del successivo finanziamento previsto dall'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009, finanziamento che è riservato ai "perdenti". Né a tale irrazionalità si potrebbe ovviare con un intervento della Corte costituzionale, che - attesa la pluralità delle soluzioni ipotizzabili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - finirebbe con il sovrapporre la propria valutazione discrezionale a quella del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2014 e n. 223 del 2015; ordinanza n. 46 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/11/2008
n. 185
art. 29
co. 2
decreto-legge
29/11/2008
n. 185
art. 29
co. 3
legge
28/11/2009
n. 2
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte