Comuni, Province e Città metropolitane - Personale delle Città metropolitane e delle Province - Riduzione e ridistribuzione in attuazione del riordino delle funzioni - Criteri indicati da circolare ministeriale - Obbligo di destinare il personale residuo esclusivamente alle funzioni fondamentali - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia nei confronti dello Stato - Denunciata lesione della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa degli enti locali, del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione - Carenza di portata innovativa, in parte qua, della circolare impugnata - Inammissibilità del conflitto.
È dichiarato inammissibile - per difetto di portata innovativa, in parte qua, dell'atto censurato - il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia nei confronti dello Stato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, 118 e 119, quarto comma, Cost., avverso la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015), relativamente a un passo di essa concernente il comma 421 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014. Tale passo si limita a ribadire quanto già contenuto nel citato comma 421 in ordine al collegamento della riduzione delle dotazioni organiche delle Città metropolitane e delle Province alle funzioni fondamentali attribuite dalla legge n. 56 del 2014. Per di più lo stesso comma 421 è già stato oggetto di questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Puglia e dichiarata non fondata con sentenza n. 159 del 2016. (Precedente citato: sentenza n. 159 del 2016).
Quando sia proposto conflitto di attribuzione avverso atti non legislativi, occorre che la negazione o la lesione della competenza derivino immediatamente dall'atto denunciato come invasivo, nel senso che esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, non ne ripeta il contenuto e non ne rappresenti una mera e necessaria esecuzione. È quindi inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione se ha ad oggetto un atto meramente esecutivo di altre disposizioni oggetto di precedente questione di legittimità costituzionale, decisa nel senso della non fondatezza, giacché - una volta ritenute infondate le censure di incostituzionalità rivolte alla norma legislativa presupposta - non può riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse all'atto che si limita a dettare le modalità applicative della norma stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2014, n. 181 del 1999, n. 467 del 1997, n. 215 del 1996 e n. 472 del 1995; sentenze n. 103 del 2016, n. 77 del 2016 e n. 138 del 1999).