Sentenza 150/2017 (ECLI:IT:COST:2017:150)
Massima numero 40986
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  40985  40988


Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Personale delle Città metropolitane e delle Province - Riduzione e ridistribuzione in attuazione del riordino delle funzioni - Riconducibilità alla competenza legislativa esclusiva dello Stato - Ragionevolezza della disciplina adottata e sua compatibilità con i principi di buon andamento, sussidiarietà e adeguatezza - Assenza di vincoli di destinazione per le risorse finanziarie regionali.

Testo

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina del personale delle Province e delle Città metropolitane - e in particolare la sua riduzione - è riconducibile alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e, con specifico riferimento alle Città metropolitane, a quella di cui all'art. 114 Cost., in quanto costituisce uno dei passaggi attuativi fondamentali della riforma degli enti di area vasta. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015).

Come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la riduzione del personale delle Province e delle Città metropolitane disposta dalla legge n. 190 del 2014 non è irragionevolmente aprioristica né slegata dalla valutazione delle funzioni destinate ai diversi enti territoriali; non viola i princìpi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost., poiché il comma 427 dell'art. 1 della legge citata permette alle Regioni, a conclusione del processo di ricollocazione del personale da tale legge previsto, di attribuire alle Province e alle Città metropolitane le funzioni non fondamentali in attuazione dei suddetti principi, sia pure assumendo i relativi oneri finanziari; né compromette il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), sotto il profilo del rischio di assorbimento di personale non qualificato, atteso che l'art. 4 del d.P.C.M. 26 settembre 2014 prevede che le amministrazioni interessate al riordino individuino il personale attenendosi, tra l'altro, al criterio dello svolgimento, in via prevalente, di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento. Quanto al comma 424 dalla legge n. 190, esso impedisce alle Regioni e agli enti locali per il biennio 2015-2016 di selezionare personale a tempo indeterminato al di fuori della forza lavorativa soprannumeraria e dei vincitori dei concorsi già espletati, sicché non impone un vincolo di destinazione alle risorse finanziarie regionali, ma si limita a incidere sulle risorse di cui le Regioni già dispongono a qualsivoglia titolo, nel rispetto della destinazione, individuata a livello di governo decentrato, volta alla assunzione a tempo indeterminato di personale. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015; sentenze n. 202 del 2016, n. 176 del 2016, n. 159 del 2016 e n. 423 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte