Sentenza 150/2017 (ECLI:IT:COST:2017:150)
Massima numero 40988
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  40985  40986


Titolo
Comuni, Province e Città metropolitane - Personale delle Città metropolitane e delle Province - Riduzione e ridistribuzione in attuazione del riordino delle funzioni - Criteri indicati da circolare ministeriale - Obbligo delle Regioni di riassorbire le singole unità di personale che in concreto svolgevano funzioni precedentemente esercitate dalle Province sulla base di delega regionale - Estensione agli enti dipendenti dalle Regioni di vincoli e indicazione di priorità relativamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato - Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia nei confronti dello Stato - Denunciata incidenza sull'allocazione delle funzioni amministrative nelle materie regionali, violazione della competenza legislativa e della potestà di autorganizzazione delle Regioni nonché dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di ragionevolezza e di buon andamento della PA - Esclusione - Riconducibilità dei contenuti censurati alla competenza statale - Rigetto, in parte qua, del ricorso - Spettanza allo Stato dell'adozione della circolare impugnata.

Testo
È dichiarato che spettava allo Stato adottare la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 (DAR Prot. 1856 del 29.1.2015) e di conseguenza è respinto il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. g) e p), terzo, quarto e sesto, 118, e 119, quarto comma, Cost. - avverso la predetta circolare, nelle parti in cui si riferisce ai commi 422 e 424 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014. Tutti i passi della circolare censurati dalla ricorrente - costituendo "segmenti attuativi" della cosiddetta riforma delle Province, tesi a disciplinarne aspetti più specifici, fisiologicamente estranei alla disciplina generale della fonte legislativa, o a introdurre modifiche e integrazioni idonee a garantire una maggiore sistematicità e coerenza alla riforma - sono anch'essi riconducibili all'esercizio della potestà statale fondata sugli artt. 114 e 117, secondo comma, lett. p), Cost., e, da un punto di vista contenutistico, sono in linea con il riordino delle Province e delle Città metropolitane disegnato dalla legge n. 56 del 2014. Ciò vale anzitutto per il passo della circolare, riferito al comma 422, secondo il quale la Regione deve riallocare presso di sé le funzioni esercitate, nel precedente assetto, dalle Province sulla base di delega regionale e riassorbire le singole unità di personale che in concreto svolgevano dette funzioni, atteso che il comma 427 della stessa legge n. 190 permette alle Regioni - a conclusione del procedimento di redistribuzione del personale - di attribuire le funzioni non fondamentali alle Città metropolitane, alle Province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, in attuazione del principio di sussidiarietà e adeguatezza, e che tale meccanismo, unitamente all'art. 4 del d.P.C.m. 26 settembre 2014, esclude anche il rischio che alle Regioni resti preclusa la possibilità di ricercare professionalità adeguate alle esigenze funzionali. La medesima conclusione vale anche per i due passi della circolare, riferiti al comma 424, che estendono agli enti dipendenti dalle Regioni il vincolo da tale comma previsto sulle risorse per le assunzioni a tempo indeterminato e impongono, nell'ambito dei soggetti destinatari delle assunzioni, di dare la priorità ai vincitori di concorso rispetto al personale soprannumerario degli enti di area vasta, giacché il comma 424 non impone un vincolo di destinazione alle risorse finanziarie regionali, ma si limita a incidere sulle risorse di cui le Regioni già dispongono a qualsivoglia titolo, nel rispetto della destinazione, individuata a livello di governo decentrato, volta alla assunzione di personale a tempo indeterminato. (Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016, n. 176 del 2016 e n. 159 del 2016, relative a disposizioni della legge n. 190 del 2014; sentenza n. 50 del 2015, concernente la legge n. 56 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

 29/01/2015  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119  co. 4

Altri parametri e norme interposte