Sentenza 151/2017 (ECLI:IT:COST:2017:151)
Massima numero 41350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
10/05/2017; Decisione del
10/05/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2016 - Assegnazione alla Regione Siciliana dell'importo di 900 milioni di euro per l'anno 2016, nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto speciale alle modifiche della legislazione tributaria - Omesso richiamo espresso alla procedura paritaria di determinazione delle norme di attuazione statutaria - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia differenziata riconosciuta dallo statuto speciale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2016 - Assegnazione alla Regione Siciliana dell'importo di 900 milioni di euro per l'anno 2016, nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto speciale alle modifiche della legislazione tributaria - Omesso richiamo espresso alla procedura paritaria di determinazione delle norme di attuazione statutaria - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia differenziata riconosciuta dallo statuto speciale - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 685, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Siciliana - in riferimento all'art. 43 dello statuto speciale - nella parte in cui, nell'assegnare alla medesima Regione l'importo di 900 milioni di euro per l'anno 2016 nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto speciale alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, non prevede in modo espresso che il disposto adeguamento debba essere effettuato secondo la procedura paritaria prescritta dall'evocato art. 43 dello statuto. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo su cui è basato il ricorso regionale, la mancanza di un esplicito richiamo della norma statutaria non può essere in alcun modo intesa come volontà di fare eccezione ad una disciplina di rango costituzionale, qual è lo statuto siciliano per effetto della legge costituzionale n. 2 del 1948.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 685, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Siciliana - in riferimento all'art. 43 dello statuto speciale - nella parte in cui, nell'assegnare alla medesima Regione l'importo di 900 milioni di euro per l'anno 2016 nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto speciale alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, non prevede in modo espresso che il disposto adeguamento debba essere effettuato secondo la procedura paritaria prescritta dall'evocato art. 43 dello statuto. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo su cui è basato il ricorso regionale, la mancanza di un esplicito richiamo della norma statutaria non può essere in alcun modo intesa come volontà di fare eccezione ad una disciplina di rango costituzionale, qual è lo statuto siciliano per effetto della legge costituzionale n. 2 del 1948.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 685
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte