Sentenza 151/2017 (ECLI:IT:COST:2017:151)
Massima numero 41351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
10/05/2017; Decisione del
10/05/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2016 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna Regione della somma complessiva, come ripartita, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018, e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato aggravio per il bilancio della Regione e violazione dell'autonomia finanziaria della ricorrente, della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni, dei principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni - Non riferibilità della disposizione censurata alle Regioni ad autonomia differenziata - Conseguente carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2016 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna Regione della somma complessiva, come ripartita, di 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018, e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato aggravio per il bilancio della Regione e violazione dell'autonomia finanziaria della ricorrente, della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni, dei principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni - Non riferibilità della disposizione censurata alle Regioni ad autonomia differenziata - Conseguente carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per carenza di interesse - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 688, della legge n. 208 del 2015, promossa in via ipotetica dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale, e agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., nonché in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La disposizione impugnata - che dispone il versamento al bilancio dello Stato, da parte di ciascuna Regione, della somma complessiva, come ripartita, di 6,6 milioni di euro per il 2016, di 9,8 milioni di euro per il 2017, di 12,1 milioni di euro per il 2018 e di 14,2 milioni di euro a decorrere dal 2019 - evidentemente non è riferibile alle Regioni ad autonomia differenziata, quale è la Regione siciliana.
È dichiarata inammissibile - per carenza di interesse - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 688, della legge n. 208 del 2015, promossa in via ipotetica dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale, e agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., nonché in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La disposizione impugnata - che dispone il versamento al bilancio dello Stato, da parte di ciascuna Regione, della somma complessiva, come ripartita, di 6,6 milioni di euro per il 2016, di 9,8 milioni di euro per il 2017, di 12,1 milioni di euro per il 2018 e di 14,2 milioni di euro a decorrere dal 2019 - evidentemente non è riferibile alle Regioni ad autonomia differenziata, quale è la Regione siciliana.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 688
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 6
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte