Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2016 - Recupero all'erario, attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, degli importi di 9,9 milioni di euro per il 2016; di 14,8 milioni di euro per il 2017; di 18,2 milioni di euro per il 2018; e di 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente, della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni, dei principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni - Difetto di motivazione sulla ridondanza e sulle ragioni di censura - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla ridondanza e sulle ragioni di censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 689, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Siciliana - in riferimento agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost. e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - in quanto stabilisce il recupero all'erario, attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, degli importi di 9,9 milioni di euro per il 2016; di 14,8 milioni di euro per il 2017; di 18,2 milioni di euro per il 2018; e di 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. La prospettata lesione dell'art. 97, primo comma, Cost. (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni) è priva di ogni considerazione che ne dimostri la possibile ridondanza su una specifica competenza regionale. Quanto alla censura di violazione dell'art. 81, ultimo comma, Cost., la lesione dell'autonomia finanziaria e la compromissione delle funzioni regionali non sono argomentate né tantomeno provate dalla ricorrente, e tale carenza non è colmata dal riferimento alla relazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto, in cui si rappresenta solo lo sviluppo dell'indebitamento regionale. Lo stesso dicasi per la censura di violazione dell'art. 119, primo e sesto comma, Cost. - principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni - in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, peraltro prospettata senza indicare le ragioni per le quali il parametro costituzionale garantirebbe una maggiore autonomia e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statutari. (Precedente citato: sentenza n. 127 del 2016; sentenza n. 250 del 2007).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, e le Regioni stesse abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della violazione dei parametri in questione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di indicare la specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, grava sulla Regione ricorrente l'onere di dimostrare, anche attraverso dati quantitativi, l'incidenza delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 239 del 2015, n. 26 del 2014 e n. 23 del 2014).