Sentenza 151/2017 (ECLI:IT:COST:2017:151)
Massima numero 41353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  10/05/2017;  Decisione del  10/05/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41348  41349  41350  41351  41352


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2016 - Recupero all'erario, attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione Siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, degli importi di 9,9 milioni di euro per il 2016; di 14,8 milioni di euro per il 2017; di 18,2 milioni di euro per il 2018; e di 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019 - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato aggravio dell'onere finanziario della Regione mediante un meccanismo alla stessa non applicabile e violazione del principio della spettanza ad essa del gettito dei tributi riscossi sul proprio territorio - Insussistenza - Applicabilità dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica agli enti ad autonomia speciale e conseguente legittimità dell'istituto dell'accantonamento nei loro confronti - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 689, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Siciliana - in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - in quanto stabilisce il recupero all'erario, attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, degli importi di 9,9 milioni di euro per il 2016; di 14,8 milioni di euro per il 2017; di 18,2 milioni di euro per il 2018; e di 21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. La previsione dell'accantonamento di quote del gettito tributario destinato alla Regione Siciliana è in sé legittima, poiché - mentre attraverso la riserva lo Stato sottrae definitivamente all'ente territoriale una quota di compartecipazione ai tributi erariali che ad esso sarebbe spettata, e se ne appropria a tutti gli effetti allo scopo di soddisfare specifiche finalità - al contrario, per mezzo dell'accantonamento le poste attive che spettano alla Regione, in forza degli statuti e della normativa di attuazione, permangono nella titolarità della stessa, ma sono temporaneamente sottratte alla sua disponibilità. Nel caso di specie, le somme oggetto dell'accantonamento attengono agli interessi passivi sul contributo di 900 milioni di euro destinato alla Regione dal comma 685 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Una volta ritenuta la legittimità della pretesa dello Stato, l'istituto dell'accantonamento costituisce il mezzo procedurale per anticipare l'adempimento in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, mezzo che non presenta i profili di illegittimità costituzionale lamentati, né in via generale, né in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale. Quanto alla durata dell'accantonamento dopo il 2019, essa non può ritenersi indeterminata, poiché la natura stessa del debito comporta un termine implicito, collegato alla scadenza dei titoli emessi per la provvista finanziaria della somma di 900 milioni di euro anticipata alla Regione. (Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2016, n. 127 del 2016, n. 82 del 2015 e n. 77 del 2015).

Di regola, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2017 e n. 82 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 689

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2