Sentenza 152/2017 (ECLI:IT:COST:2017:152)
Massima numero 39959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  23/05/2017;  Decisione del  23/05/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  39960


Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise - Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Requisiti per l'iscrizione - Domicilio professionale nella Provincia di Campobasso o di Isernia - Denunciata lesione dei principi comunitari in materia di concorrenza - Riferimento a parametro non evocato nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto della necessaria piena corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 5 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dei principi comunitari in materia di concorrenza. Tale parametro, infatti, non risulta evocato nella delibera del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'impugnazione della predetta disposizione regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 265 del 2016, n. 1 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 153 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  04/05/2016  n. 5  art. 12  co. 1

legge della Regione Molise  13/11/2012  n. 25  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte