Sentenza 112/2024 (ECLI:IT:COST:2024:112)
Massima numero 46246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 27/06/2024; Pubblicazione in G. U. 03/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46245  46247


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Sufficiente illustrazione delle ragioni per cui la disposizione censurata viola i parametri evocati - Necessità (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione che non prevede l'applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari e dall'applicazione di tale sistema, in luogo di quello misto, che avrebbe operato in assenza del riscatto, sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico). (Classif. 112003).

Testo

L’ordinanza di rimessione deve contenere una sufficiente illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe la violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedente: S. 3/2024 - mass. 45936).

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 e 24, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui non prevedono l’applicazione del principio di neutralizzazione nel caso in cui i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del riscatto del corso di studi universitari, e dall’applicazione di tale sistema – in luogo di quello misto, che avrebbe operato in assenza del riscatto – sia derivato un depauperamento del trattamento pensionistico. Il rimettente non ha illustrato i motivi per i quali la normativa sospettata d’illegittimità costituzionale sarebbe lesiva del principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, anche perché ha omesso di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale secondo cui la garanzia dell’art. 38 Cost. è connessa all’art. 36 Cost., e dunque alla proporzionalità, alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale).



Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 1  co. 13

 06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 2

legge  22/12/2011  n. 214  art. 24  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte