Sentenza 152/2017 (ECLI:IT:COST:2017:152)
Massima numero 39960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
23/05/2017; Decisione del
23/05/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Massime associate alla pronuncia:
39959
Titolo
Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise - Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Requisiti per l'iscrizione - Domicilio professionale nella Provincia di Campobasso o di Isernia - Denunciata discriminazione limitativa delle modalità di accesso al mercato e violazione dei principi nazionali nella materia "tutela della concorrenza" riservata alla competenza legislativa dello Stato - Insussistenza del vizio denunciato - Non fondatezza della questione.
Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise - Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Requisiti per l'iscrizione - Domicilio professionale nella Provincia di Campobasso o di Isernia - Denunciata discriminazione limitativa delle modalità di accesso al mercato e violazione dei principi nazionali nella materia "tutela della concorrenza" riservata alla competenza legislativa dello Stato - Insussistenza del vizio denunciato - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 12, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 5 del 2016, che, inserendo la lett. l-bis all'art. 6, comma 1, della legge reg. Molise n. 25 del 2012, introduce il "domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia" tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge n. 21 del 1992. A differenza della caducata lett. b) dello stesso art. 6, comma 1, che prevedeva un requisito di status (residenza da almeno un anno e ubicazione della sede legale dell'impresa in territorio molisano) connotato da una evidente funzione "protezionistica" degli operatori locali, la norma ora impugnata non è volta a rendere difficoltoso l'accesso al mercato regionale di soggetti "esterni", attraverso un mero elemento di "localizzazione", e dunque non presenta profili lesivi della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, costituendo invece espressione della competenza a regolare il settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, demandata alle Regioni dal legislatore nazionale. È infatti coerente e funzionale alla configurazione e alla finalità impresse dalla legge quadro n. 21 del 1992 al ruolo dei conducenti, che il soggetto iscritto presso il ruolo provinciale abbia un domicilio professionale nello stesso ambito territoriale in cui è abilitato e intende svolgere la sua attività, essendo assoggettato al controllo e al mantenimento di tutti i requisiti richiesti da parte della Camera di commercio provinciale che gestisce il ruolo in questione. (Precedente citato: sentenza n. 264 del 2013).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 12, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 5 del 2016, che, inserendo la lett. l-bis all'art. 6, comma 1, della legge reg. Molise n. 25 del 2012, introduce il "domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia" tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge n. 21 del 1992. A differenza della caducata lett. b) dello stesso art. 6, comma 1, che prevedeva un requisito di status (residenza da almeno un anno e ubicazione della sede legale dell'impresa in territorio molisano) connotato da una evidente funzione "protezionistica" degli operatori locali, la norma ora impugnata non è volta a rendere difficoltoso l'accesso al mercato regionale di soggetti "esterni", attraverso un mero elemento di "localizzazione", e dunque non presenta profili lesivi della competenza statale in materia di tutela della concorrenza, costituendo invece espressione della competenza a regolare il settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, demandata alle Regioni dal legislatore nazionale. È infatti coerente e funzionale alla configurazione e alla finalità impresse dalla legge quadro n. 21 del 1992 al ruolo dei conducenti, che il soggetto iscritto presso il ruolo provinciale abbia un domicilio professionale nello stesso ambito territoriale in cui è abilitato e intende svolgere la sua attività, essendo assoggettato al controllo e al mantenimento di tutti i requisiti richiesti da parte della Camera di commercio provinciale che gestisce il ruolo in questione. (Precedente citato: sentenza n. 264 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
04/05/2016
n. 5
art. 12
co. 1
legge della Regione Molise
13/11/2012
n. 25
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte