Sentenza 153/2017 (ECLI:IT:COST:2017:153)
Massima numero 41361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  24/05/2017;  Decisione del  24/05/2017
Deposito del 27/06/2017; Pubblicazione in G. U. 05/07/2017
Massime associate alla pronuncia:  41362  41363


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione delle censure - Ragioni di asserita violazione del principio di eguaglianza - Riferibilità anche alla dedotta lesione del principio di capacità contributiva - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale concernente la disparità di regime fiscale tra lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato relativamente alla tassazione della retribuzione di produttività, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di motivazione, delle questioni riferite all'art. 53 Cost., potendo il principio di capacità contributiva essere considerato in questo contesto come specificazione settoriale del generale principio di eguaglianza, sicché valgono a sostegno di tale censura le stesse ragioni riconducibili alla denunciata violazione dell'art. 3 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 223 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 53  co. 1

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 26  co. 1

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  27/05/2008  n. 93  art. 2  co. 

legge  24/07/2008  n. 126  art.   co. 

legge  12/11/2011  n. 183  art. 33  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte